Art. 4.
(Risorse del Fondo unico per lo spettacolo).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il FUS, per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo di tutti i settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, è incrementato annualmente, in sede di legge finanziaria, di una quota pari al 5 per cento del suo ammontare totale. L'incremento delle risorse finanziarie da destinare al FUS è aggiornato in base al tasso di inflazione programmata previsto per l'anno cui è riferito l'incremento.
      2. Le quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), sono definite nell'ambito della Conferenza unificata

 

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in relazione alla programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo determinata secondo i princìpi e gli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
      3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, e alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La relazione deve contenere anche i dati dei singoli contributi pubblici concessi sulla base dei princìpi stabiliti dalla presente legge, con l'indicazione della relativa iniziativa. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere in riferimento alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla relazione.
      4. All'incremento del finanziamento del FUS previsto dal comma 1 si provvede mediante:

          a) l'utilizzo di una quota minima del 10 per cento dei proventi della Società italiana dagli autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;

          b) i fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;

          c) l'utilizzo dei proventi derivanti dal gioco del bingo.